PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'Albo dei radiodiffusori di informazione e cultura italiana all'estero (ARE).
      2. Possono chiedere l'iscrizione all'ARE associazioni, società o singoli individui che siano produttori di programmi di informazione e cultura italiana radiodiffusi all'estero da almeno tre anni.
      3. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono determinate le modalità per la regolamentazione e per l'aggiornamento annuale dell'ARE.

Art. 2.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 è istituito un contributo statale dell'importo complessivo di 4 milioni di euro, in ragione d'anno, a favore dei produttori di programmi di cultura italiana radiodiffusi all'estero.
      2. Il diritto al contributo statale di cui al comma 1 spetta ai soggetti che:

          a) sono regolarmente iscritti all'ARE;

          b) nell'anno per il quale richiedono il contributo, dimostrano la sussistenza di un accordo commerciale per la radiodiffusione di almeno 52 ore all'anno di programmi di cultura italiana da loro prodotti, con una emittente, legalmente riconosciuta dall'autorità governativa nazionale competente per le comunicazioni del Paese terzo;

          c) presentano la relativa domanda entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno presso il consolato italiano competente territorialmente.

      3. Il console, sentito il parere del comitato degli italiani all'estero (Comites)

 

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competente, trasmette al Ministero degli affari esteri, entro il 31 luglio di ogni anno, le domande pervenute ai sensi del comma 2, lettera c).
      4. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono determinate le modalità per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo statale previsti dal comma 2 e per la predisposizione dei relativi piani di ripartizione, tenuto conto che la misura del contributo, per i soggetti che ne hanno diritto, è determinata anche in considerazione della consistenza informativa, calcolata sulla base delle ore all'anno di radiodiffusione, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti e della cultura italiani.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.